Atto costitutivo

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE TICINESE PER LA SALUTE DELLA DONNA
  1. Nome, sede, fine e patrimonio della fondazione
    1. Nome e sede
      Mediante il presente atto costitutivo (atto di fondazione) è istituita una fondazione autonoma ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero (CC; RS 210) denominata «Fondazione Ticinese per la Salute della Donna» con sede a Bellinzona. Eventuali trasferimenti della sede in un’altra località della Svizzera sottostanno all’approvazione dell’autorità di vigilanza competente.
    2. Fine
      Il fine della fondazione è di promuovere la prevenzione, l’informazione, l’insegnamento e la ricerca nell’ambito della salute della donna nel Cantone Ticino. La fondazione si propone di attuare i suoi obiettivi in particolare attraverso l’assegnazione di borse di studio, programmi di scambio accademico, simposi, premi, media informativi e il finanziamento di ricerche cliniche, nonché favorire l’insegnamento e la ricerca anche a persone provenienti da paesi economicamente deboli.

      Nel quadro del fine stabilito, la fondazione è attiva in Ticino.

      La fondazione non ha scopo di lucro e non persegue alcun guadagno.
    3. Patrimonio
      Il patrimonio della fondazione è costituito dal capitale iniziale di 10 000 franchi svizzeri versato dal fondatore e da benefattori.

      Ulteriori versamenti, sia da parte del fondatore che da parte di altre persone, sono sempre possibili. Il consiglio di fondazione si adopera per incrementare il patrimonio tramite versamenti di enti pubblici o privati.

      Il patrimonio della fondazione è amministrato secondo principi commerciali riconosciuti.
  2. Organizzazione della fondazione
    1. Organi della fondazione
      Gli organi della fondazione sono:
      – il consiglio di fondazione;
      – l’ufficio di revisione, a condizione che l’autorità di vigilanza non abbia disposto l’esonero dall’obbligo di designare un ufficio di revisione.
    2. Composizione del consiglio di fondazione
      L’amministrazione della fondazione compete al consiglio di fondazione, composto di almeno tre e al massimo sette persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche, attive di norma a titolo onorifico. Il consiglio di fondazione decide sulla concessione di gettoni di presenza o indennità a membri o persone cui sono state affidate mansioni particolari.

      Il primo consiglio di fondazione si compone dei membri seguenti: – Dr. med. Elena Cauzza, fondatrice,
      – nel contempo primo presidente del consiglio di fondazione,
      – Membro da definire
      – Membro da definire
    3. Costituzione e completamento
      Il consiglio di fondazione si costituisce e si completa da solo. Quali membri possono essere prese in considerazione soltanto persone che, con le loro posizioni e il loro impegno, dimostrano di avere uno stretto legame con il fine della fondazione.
    4. Durata della carica
      I membri del consiglio di fondazione restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti.

      Per ogni periodo amministrativo la nomina del consiglio di fondazione è effettuata dai membri in carica tramite cooptazione. Se nel corso del periodo amministrativo alcuni membri lasciano il consiglio di fondazione, per il periodo restante è necessario eleggere dei supplenti.

      La destituzione di uno dei membri del consiglio di fondazione è sempre possibile purché sussistano motivi fondati, ad esempio una violazione degli impegni assunti nei confronti della fondazione o un’incapacità di esercitare in maniera adeguata la propria carica.

      Il consiglio di fondazione decide sulla destituzione dei propri membri con la maggioranza di due terzi.
    5. Competenze
      Il consiglio di fondazione è responsabile della direzione generale della fondazione: assume in particolare tutte le competenze che nelle statuto non sono espressamente affidate ad altri organi.

      Il consiglio di fondazione ha le seguenti mansioni irrevocabili:
      – disciplinamento del diritto di firma e di rappresentanza per la fondazione;
      – nomina dei membri e del presidente del consiglio di fondazione e designazione dell’ufficio di revisione;
      – approvazione del conto annuale.

      Il consiglio di fondazione può emanare un regolamento d’organizzazione (art. 11), che può modificare in ogni momento nell’ambito della definizione del fine. Le modifiche sono notificate all’autorità di vigilanza.

      Il consiglio di fondazione è autorizzato a delegare singole mansioni a uno o più dei suoi membri oppure a terzi.
    6. Decisione
      Il quorum per le decisioni è dato quando è presente la maggioranza dei membri del consiglio di fondazione. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, a condizione che nell’atto costitutivo o nello statuto non sia prevista una maggioranza qualificata. A parità di voti, la decisione finale spetta al presidente. Le riunioni e le decisioni sono messe a verbale.

      Le decisioni e le nomine possono essere prese o effettuate anche tramite circolazione degli atti, purché nessuno dei membri richieda una deliberazione orale.

      L’invito alle sedute del consiglio di fondazione è spedito, di norma, 20 giorni prima della data stabilita per la riunione.
    7. Responsabilità degli organi della fondazione
      Tutte le persone incaricate dell’amministrazione, della direzione o della revisione rispondono personalmente alla fondazione dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri.

      Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.
    8. Regolamenti
      Il consiglio di fondazione può fissare i principi della sua attività in uno o più regolamenti da notificare all’autorità di vigilanza.
    9. Ufficio di revisione
      Conformemente alle disposizioni di legge, il consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione esterno e indipendente, incaricato di verificare ogni anno la contabilità della fondazione e di sottoporgli, per approvazione, una relazione dettagliata sui risultati. L’ufficio di revisione ha inoltre il compito di controllare che le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti siano adempiute.

      Nello svolgimento del suo mandato, l’ufficio di revisione notifica al consiglio di fondazione le lacune riscontrate e, nel caso in cui queste non fossero colmate in tempi brevi, è tenuto, se necessario, a informarne l’autorità di vigilanza.
  3. Modifica dell’atto costitutivo e scioglimento della fondazione
    1. Modifica dell’atto costitutivo
      Conformemente agli articoli 85, 86 e 86b CC, il consiglio di fondazione ha il diritto di proporre all’autorità di vigilanza competente modifiche dell’atto costitutivo decise all’unanimità.
    2. Scioglimento
      La durata della fondazione è illimitata.

      La fondazione può essere sciolta su decisione unanime del consiglio di fondazione soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) e soltanto previa approvazione dell’autorità di vigilanza.

      In caso di scioglimento della fondazione, il consiglio di fondazione devolve il patrimonio residuo a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica e che perseguono un fine identico o simile. Una reversione del patrimonio della fondazione ai fondatori e ai loro successori legali è esclusa.
  4. Registro di commercio
    1. Iscrizione nel registro di commercio
      La presente fondazione è iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino.